Edilizia, dopo 9 anni torna l’integrativo piccole imprese

Solo tutelando il lavoro e la legalità  si potrà  garantire
sviluppo e ricchezza al territorio. È quanto concordano il Confapi e le
segreterie regionali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil in capo al nuovo contratto
regionale delle piccole e medie imprese edili, sottoscritto ad agosto e
illustrato questa settimana dall’associazioni imprenditoriale e dai sindacati
firmatari.
Si tratta di un passo importante, che arriva a ben 9 anni di
distanza dal precedente integrativo regionale e 3 anni dopo il contratto
nazionale di riferimento. Un atto di fiducia nei confronti di un settore che
sta provando a intraprendere la difficile strada della ripresa, dopo una crisi
lunga e senza precedenti, che ha più che dimezzato il numero delle imprese e
dei lavoratori edili in regione. Da qui la convinzione che il sostegno delle
imprese del territorio sia una priorità  per le politiche della regione, e che
questo sostegno debba concretizzarsi anche attraverso la macchina dei lavori
pubblici, che va rimessa in moto e deve farlo anche contrastando la logica degli
appalti al massimo ribasso.
Al di là  di questi impegni comuni, il contratto, valido fino
al 31 dicembre 2019, segna importanti risultati sul fronte economico, con la
definizione dei criteri per l’attribuzione del premio di risultato, la
definizione dei nuovi importi delle indennità  di lavoro disagiato (10% per la
bitumazione e il lavoro sopra i 1.200 metri di altitudine, 16% per i
rocciatori), trasporto (15, 30 o 55 euro mensili, per cantieri distanti fino a
15, 30 o oltre i 30 chilometri), di trasferta (da 19 euro giornalieri per le
trasferte da 10 a 27 chilometri fino a 28 per quelle sopra i 70), di
sostituzione pasto (9,50 €ì, premesso che l’obiettivo è sempre garantire un
pasto in mensa, trattoria convenzionata o tramite catering). Previsto anche l’obiettivo
di armonizzare sul territorio regionale i trattamenti di malattia, sebbene la
piena copertura del 2° e del 3° giorno (in caso di malattie inferiori ai 7
giorni) resti per il momento garantita solo in provincia di Udine.
EVR. Per quanto riguarda l’elemento variabile della
retribuzione, il suo importo pieno va dai 32 €mensili per un 1° livello fino ai
64 per il 7° livello, passando per i 45 € del terzo livello. Perché venga
garantito nel suo ammontare massimo, cioè al 100%, devono essere positivi (nel
triennio precedente l’erogazione) tutti gli indici prescelti, che sono i
seguenti: numero iscritti, monte salari e ore lavorate della cassa edile di
riferimento, oltre al Pil regionale delle costruzioni. Se un solo criterio è
negativo, il valore scende all’85%, al 60% se i segni meno sono due e al 30% se
c’è un solo indice positivo. Se tutti gli indici sono negativi l’Evr non viene
erogato. Nei periodi in cui l’impresa ricorre alla cassa integrazione il valore massimo dell’Evr è fissato al 25%.